Appuntamento con Francesca Cordella – Episodio 2
Ritorniamo a parlare di apprendistato, un argomento che è purtroppo soggetto a non pochi pregiudizi e spesso sottovalutato.
Sì, sottovalutato perché c’è chi pensa che sia destinato solo ai giovani o che offrano più limiti che vantaggi.. Invece – come per tutti – anche loro col tempo si sono trasformati.
I contratti di apprendistato sono e restano i contratti più favorevoli per le aziende quando devono inserire un collaboratore.
In questo secondo episodio FRANCESCA CORDELLA ci offre qualche altro approfondimento su questo tipo di assunzione.
Le 2 tipologie e le differenze:
Come visto nel precedente episodio esistono 2 tipologie di apprendistato: una rivolta ai giovani under 30, una rivolta a persone di qualsiasi età, percettori di Naspi.
Oltre all’età, la principale differenza tra i 2 è nella durata del contratto (che ricordiamo può essere di 12, 24 o 36 mesi): per un percettore di Naspi la relazione è da intendersi a tempo indeterminato e pertanto l’azienda non può recedere.
Per un giovane invece la collaborazione può concludersi al termine del periodo, previo regolare preavviso.
Anche se in questo caso l’azienda avrebbe grande interesse a confermarlo, non solo perché potrebbe godere di un altro anno di agevolazioni (per cui l’apprendistato di fatto durerebbe 1 anno in più) ma qualora non avesse mai lavorato a tempo indeterminato e non avesse raggiunto il 30° anno di età, l’azienda godrebbe di un’ulteriore anno con agevolazione al 50%.
La formazione:
Un’altra differenza tra i 2 è legata alla formazione: mentre il lavoratore over 30 deve solo seguire una formazione on the job, il giovane deve fare una formazione esterna (trasversale) e una formazione interna .
Di conseguenza il giovane va iscritto ai corsi organizzati dagli enti preposti nella città in cui si trova (succede spesso che poi non venga convocato e che quindi l’obbligo sia assolto comunque per il solo fatto di averlo iscritto).
Resta comunque obbligatorio per entrambe le categorie, la creazione di un progetto formativo con relativo registro per comprovare agli organi di controllo la reale volontà dell’azienda a formare la persona.
Le aziende stagionali:
Molto spesso si pensa che il contratto di apprendistato, essendo un contratto a tempo indeterminato, non possa essere applicato alle aziende stagionali.
E’ un altro pregiudizio!
Nel caso di attività stagionale infatti è permesso assumere personale in apprendistato con un contratto che si definisce “parziale verticale”.
L’apprendista quindi potrà lavorare full time durante un periodo determinato per poi o ritornare a scuola o fare la stagione invernale/estiva presso altro datore di lavoro (in quanto non potrà usufruire della Naspi).
Quindi potrà essere applicato anche un contratto part-time, tuttavia l’orario non potrà essere inferiore a 24 ore settimanali (poiché dovrà garantire sia la formazione che il lavoro).
Concludendo:
Che si tratti di assumere una persona giovane o più esperta, che l’azienda sia annuale o stagionale: l’apprendistato è un contratto molto versatile, in grado di adattarsi alle situazioni più diverse.
Ricordiamoci che offrire stabilità alle persone è un primo passo per fidelizzare il personale e creare squadre più coese.
Inoltre la domanda di formazione, di crescita e di sviluppo personale è molto sentita nelle giovani generazioni e che grazie all’apprendistato avrebbero la possibilità di farlo, con un ingaggio ed un interesse maggiore.
Ti abbiamo incuriosito? clicca sul link per guardare per intero questo episodio ed ascoltare i suggerimenti del nostro esperto (così potrai approfondire con i tuoi) https://youtu.be/rh7q6xmlpao
